COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE FAZZINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M. R. / CARITAS DISPUTATA IL 23/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 23 del 27.10.2005 DEL COM. REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Fazzini Andrea ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. perché, a seguito di espulsione per doppia ammonizione, assumeva nei confronti dell’arbitro un comportamento provocatorio e irriguardoso battendogli le mani in tono ironico, baciando le sue mani e porgendole sulle guance dell’arbitro e per averlo successivamente ingiuriato.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era avvicinato all’arbitro solo per chiedere spiegazioni e senza minacciare né intimidire l’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Dagli atti ufficiali risulta chiaramente che il calciatore ha assunto un comportamento provocatorio e irriguardoso nei confronti del direttore di gara oltre che gravemente ingiurioso visto che dopo l’espulsione ha ironicamente applaudito lo stesso “ed ha baciato le sue mani porgendole successivamente sulle guance dell’arbitro”.
La sanzione inflitta deve ritenersi pertanto congrua ed adeguata e la decisione del primo giudice deve conseguentemente essere confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.