COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB RAPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ODASSO GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA COALPI SOCCER CHIETI / SPORTING CLUB RAPINO DISPUTATA IL 22/10/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI GIRONE “A” (COM. PROV. LE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB RAPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ODASSO GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA COALPI SOCCER CHIETI / SPORTING CLUB RAPINO DISPUTATA IL 22/10/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI GIRONE “A” (COM. PROV. LE DI CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Sporting Club Rapino ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società COALPI SOCCER CHIETI per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Odasso Giovanni che non aveva titolo a parteciparvi per essere nato il 4/7/79, come da distinta presentata dalla società, e per aver, quindi, violato il disposto della vigente normativa relativa agli amatori. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha fatto presente che nella distinta era stato commesso un errore materiale in quanto l’Odasso è in realtà nato il 4/7/69, come può evincersi dalla carta d’identità e dal relativo cartellino di tesseramento F.I.G.C. Osserva la Commissione che, alla luce della documentazione prodotta e degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere respinto essendo risultato evidente l’errore in cui è in corsa la società Colpi. Gli atti vanno, peraltro, rimessi al G.S. per gli eventuali provvedimenti a carico di quest’ultima società dovendo rispondere, a titolo di colpa, delle conseguenze sopportate dalla Società SPORTING CLUB RAPINO per il presente reclamo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata. Dispone trasmettersi gli atti al G.S. del Comitato Provinciale di Chieti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it