COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ PINETO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE ADORANTE ROBERTO FINO AL 31/12/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO – ALTINESE 2000 DISPUTATA IL 23/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B (C.U. N° 23 DEL 27/10/2005 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO SOCIETA’ PINETO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE ADORANTE ROBERTO FINO AL 31/12/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO – ALTINESE 2000 DISPUTATA IL 23/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B (C.U. N° 23 DEL 27/10/2005 COM. REG. ABRUZZO)
Con ricorso ritualmente proposto, la Società Pineto Calcio ha chiesto la revoca o in via subordinata la riduzione dei provvedimenti disciplinari in epigrafe, adottati dal G.S. per il comportamento tenuto dai sostenitori della stessa società a fine gara e per aver il calciatore Adorante tirato i propri parastinchi addosso all’arbitro senza colpirlo e aver successivamente tentato di andare incontro allo stesso arbitro.
La società ricorrente ha dedotto che gli episodi accaduti a fine gara dovevano essere ridimensionati in quanto il rapporto arbitrale avrebbe riferito circostanze inesatte mentre il proprio direttore sportivo era entrato a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro solo per richiedere i documenti e per avere delle spiegazioni in merito ad alcune decisioni adottate dallo stesso direttore di gara.
Questi in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali sarebbero accaduti i fatti addebitati ai sostenitori del Pineto e confermando gli episodi della tentata aggressione in suo danno e del lancio dei parastinchi effettuato dall’Adorante.
Osserva la Commissione disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, possa essere lievemente ridotta la sola sanzione comminata al calciatore Adorante Roberto potendosi qualificare il suo comportamento come un gesto di stizza piuttosto che come vero e proprio atto di violenza nei confronti del direttore di gara. La sanzione dell’ammenda va invece confermata siccome congrua ed adeguata al grave comportamento dei sostenitori della società Pineto calcio e dei responsabili della struttura che hanno consentito l’ingresso di sostenitori nei pressi degli spogliatoi dopo aver lasciato aperti i cancelli.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Adorante Roberto fino al 30/11/2005 e di confermare nel resto l’impugnato provvedimento. Delibera infine di restituire la tassa versata.
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