COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL MONTE AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE BRANCADORO ROBERTO FINO AL 30/4/2006 E DEL CALCIATORE DI FIORE ALESSIO PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DEL MONTE / POGGIO PICENZE DISPUTATA IL 5/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. N. 12 DEL 10/11/2005 COM. PROV.LE AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL MONTE AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE BRANCADORO ROBERTO FINO AL 30/4/2006 E DEL CALCIATORE DI FIORE ALESSIO PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DEL MONTE / POGGIO PICENZE DISPUTATA IL 5/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. N. 12 DEL 10/11/2005 COM. PROV.LE AQ) Con appello ritualmente proposto, la Società Castel del Monte ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Brancadoro per avere spinto alle spalle il direttore di gara dopo una sua decisione e nei confronti del Di Fiore per averlo minacciato verbalmente dopo averlo ingiuriato, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione rispetto alla effettiva gravità dei comportamenti contestati. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, che il comportamento del Brancadoro dopo una sua decisione era stato determinato da una reazione istintiva e, comunque, non aveva provocato alcuna conseguenza. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta al Brancadoro può essere lievemente ridotta in quanto il gesto dallo stesso compiuto non può ritenersi un vero e proprio atto di violenza. Congrua ed adeguata appare, invece, la sanzione inflitta al Di Fiore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Brancadoro Roberto fino al 28/2/2006 confermando nel resto il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi la tassa versata.
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