COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ALLOUCHE OMAR IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PELINO / VESTINA DISPUTATA IL 20/11/05 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 28 del 24.11.2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ALLOUCHE OMAR IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PELINO / VESTINA DISPUTATA IL 20/11/05 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 28 del 24.11.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società San Pelino ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. poiché il calciatore, dopo aver colpito un avversario con un pugno al volto, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e lo applaudiva in senso ironico. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto l’Allouche sarebbe stato provocato da un avversario ed avrebbe reagito ad un’aggressione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali risultando, per contro, che lo stesso, dopo aver colpito l’avversario con un pugno si era avvicinato minacciosamente all’arbitro, arrivando fino all’altezza del suo volto e sfiorandolo con le mani mentre lo applaudiva in senso ironico. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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