COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. GREGORIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SANTILLI PIERPAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 27/11/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “B”(COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. GREGORIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SANTILLI PIERPAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 27/11/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “B”(COM. REG. ABRUZZO)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società S.GREGORIO ha chiesto infliggersi in danno della Società VITTORITO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 1 a favore della Società Vittorito, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Santilli Pierpaolo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non tesserato.
La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dalla documentazione ufficiale in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Santilli Pierpaolo, utilizzato nel corso della gara oggetto di reclamo, non risulta tesserato per la appellata società.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società VITTORITO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VITTORITO – S GREGORIO 0 – 3.
Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 100,00, disponendo riaccredito della tassa in favore della società reclamante.
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