COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PALOMBARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2006 INFLITTA AL CALCIATORE GILBERTO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLESE / PALOMBARO DISPUTATA IL 6/11/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N° 11 DEL 10.11.2005 COM. PROV. LE CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PALOMBARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2006 INFLITTA AL CALCIATORE GILBERTO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLESE / PALOMBARO DISPUTATA IL 6/11/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N° 11 DEL 10.11.2005 COM. PROV. LE CH) Con appello ritualmente proposto la Società Palombaro ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore più volte spintonato l’arbitro a fine gara impedendogli di rientrare nello spogliatoio e per averlo ingiuriato con frasi volgari, chiedendo la revoca della sanzione. Ha dedotto l’appellante che il Gilberto non poteva considerarsi responsabile del fatto ascritto in quanto, espulso tre minuti prima della fine della gara, al momento dei fatti si trovava sotto la doccia all’interno degli spogliatoi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che lo stesso calciatore, espulso tre minuti prima della fine della gara, è rientrato in campo e unitamente ad altro calciatore lo ha spintonato più volte impedendogli di rientrare nello spogliatoio per circa due – tre minuti. Lo stesso ha altresì precisato di essere assolutamente certo dei fatti riportati. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi contraddette dal supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara, nel quale con estrema precisione lo stesso direttore di gara ha ribadito quanto contestato al calciatore Gilberto Fabio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it