COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6 – 0, SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 (TRE) PUNTI IN CLASSIFICA, SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PESCE SERGIO PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – FRANCAVILLA CALCIO A 5 DISPUTATA IL 15/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C1” (C.U. N° 22 DEL 20.10.2005 DEL COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6 – 0, SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 (TRE) PUNTI IN CLASSIFICA, SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PESCE SERGIO PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – FRANCAVILLA CALCIO A 5 DISPUTATA IL 15/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C1” (C.U. N° 22 DEL 20.10.2005 DEL COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società FRANCAVILLA CALCIO A 5 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver, il dirigente PESCE SERGIO, dopo essere stato invitato dal secondo arbitro ad allontanarsi dal terreno di gioco, per le reiterate proteste e non ottemperato alla decisione dello stesso, assunto un atteggiamento minaccioso e, urlando, essersi scagliato contro l’arbitro al quale sferrava una violenta testata sul volto che procurava allo stesso una ferita all’arcata sopraccigliare destra con fuoriuscita di sangue ed appannamento della vista e conseguente ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova, dove veniva riscontrata una “ferita l.c. regione frontale destra”, suturata con alcuni punti e con prognosi di gg. 7 s.c.. A seguito dell’accaduto il primo arbitro al 25° del 2° tempo decretava la sospensione della gara, con conseguente addebito di responsabilità a carico di tesserato dell’appellante società, peraltro recidivo, chiedendo, quanto alla sanzione inflitta al Sig. PESCE, la riduzione della “squalifica”, quanto alle altre sanzioni, in via principale la ripetizione della gara con conseguente revoca della punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica e dell’ammenda, in via subordinata la revoca della sanzione della penalizzazione, in ogni caso l’annullamento o, comunque, la riduzione dell’ammenda.
Ha dedotto l’appellante, quanto al dirigente PESCE, che non vi era alcuna volontà di colpire l’arbitro, ma solo quella di protestare nei confronti dello stesso e che il contatto, del tutto involontario, si è verificato solo perché il Sig. PESCE protestava dirigendosi verso il centro del campo mentre il direttore di gara correva verso di lui per notificargli l’espulsione. Anzi, a seguito dello scontro, il detto Dirigente si metteva a disposizione degli arbitri per qualsiasi tipo di assistenza e, successivamente, provvedeva ad inviare una lettera di scuse all’arbitro colpito.
Per ciò che attiene alle sanzioni comminate a carico della società, assume l’appellante che non vi erano le condizioni per decretare la sospensione della gara, atteso che l’altro arbitro della gara era nella piena capacità di portare a termine l’incontro, in ragione dei pochi minuti di gioco rimasti alla conclusione della gara, della circostanza che non vi era stata alcuna intemperanza da parte dei tifosi o tesserati prima, durante e dopo l’episodio del fortuito scontro, nonché, da ultimo, dell’assenza di condizioni tali da mettere in pericolo l’incolumità fisica del direttore di gara rimasto in campo.
Tuttavia rileva l’appellante l’eccessività delle sanzioni dell’ammenda e della penalizzazione comminate dal G.S. in quanto pesantemente sanzionatorie in ragione dell’episodio verificatosi, rimasto isolato, del buon comportamento tenuto dagli altri dirigenti e tesserati della società e del trattamento sanzionatorio irrogato da questa Commissione in precedenti simili episodi.
In sede di chiarimenti resi dinanzi a questa Commissione, gli arbitri della gara hanno confermato con estrema puntualità gli originari riferimenti in ordine al comportamento tenuto dal dirigente PESCE SERGIO in occasione dell’aggressione, precisando non trattarsi di scontro fortuito, quanto conseguenza di gesto intenzionale da parte del detto dirigente il quale, entrato in campo dopo essersi alzato dalla panchina, si dirigeva verso l’arbitro colpendolo con la testa, dopo aver ingiuriato e minacciato entrambi i direttori di gara. L’altro arbitro della gara ha ulteriormente precisato di aver decretato la sospensione definitiva dell’incontro, perché in evidente stato di “choc” per l’aggressione subita dal suo collega e per le preoccupanti condizioni di salute dello stesso.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento solo in relazione alla sanzione della ammenda inflitta alla società appellante, che può essere lievemente ridotta in ragione del Campionato di appartenenza.
L’appello, invece, è infondato e deve essere respinto in relazione agli altri provvedimenti adottati dal G.S., in quanto le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate.
Da un esame degli atti ufficiali di gara (referto 1° arbitro, rapporto e supplemento di rapporto del 2° arbitro) nonché alla luce dei chiarimenti forniti da entrambi i direttori di gara emerge con estrema chiarezza la volontarietà del gesto di violenza portato dal Sig. PESCE SERGIO nei confronti dell’arbitro.
Inoltre, ai fini della conferma delle decisioni adottate dal G.S. anche nei confronti della Società FRANCAVILLA CALCIO A 5, si ritiene di dover valutare sia il ruolo di Presidente della Società appellante ricoperto dall’autore del gesto violento che, a parere di questa Commissione, impone obblighi comportamentali più rigidi, anche nei confronti degli altri tesserati, durante lo svolgimento delle gare, sia la gravità delle conseguenze della violenza, atteso che in atti vi sono ben due referti del Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Giulianova, il secondo dei quali a seguito di ulteriore ricovero, avvenuto a distanza di alcune ore dal primo, del direttore di gara cui, a seguito di T.A.C., veniva diagnosticato anche un “trauma cranico minore”, con ulteriore obbligo per lo stesso di “Osservazione domiciliare” nelle seguenti 48 ore.
Né ritiene questa Commissione possa trovare accoglimento la richiesta formulata dall’appellante di ripetizione dell’incontro, in ragione della circostanza che, a seguito degli accadimenti descritti, non vi fossero le condizioni per l’altro direttore di gara di dirigere e portare a termine la gara in piena indipendenza di giudizio, come richiesto dall’art. 64, comma 2, delle N.O.I.F.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla A.S. FRANCAVILLA CALCIO A 5 ad € 750. Conferma, per il resto, l’impugnato provvedimento adottato nei confronti del Dirigente PESCE SERGIO e della Società FRANCAVILLA CALCIO A 5. Dispone la restituzione della relativa tassa di appello.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 6 – 0, SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 (TRE) PUNTI IN CLASSIFICA, SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PESCE SERGIO PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – FRANCAVILLA CALCIO A 5 DISPUTATA IL 15/10/2005 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C1” (C.U. N° 22 DEL 20.10.2005 DEL COM. REG. ABRUZZO)"