COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO CALCIO 2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANCINI GIUSEPPE IN RELAZIONE ALLA GARA BORGO PINETA AZ NORD / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA L’11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (COM. PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO CALCIO 2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANCINI GIUSEPPE IN RELAZIONE ALLA GARA BORGO PINETA AZ NORD / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA L’11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (COM. PROV. L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Avezzano Calcio 2005 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Borgo Pineta Az Nord per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Mancini Giuseppe che non aveva titolo a parteciparvi per non essere tesserato con la società medesima. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti ufficiali in possesso del Comitato, il reclamo deve essere respinto, poiché il calciatore Mancini Giuseppe risulta regolarmente tesserato con la società Borgo Pineta Az Nord dal 10.12.2005. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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