COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIG. CATALANO MARCELLO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. SAN VALENTINO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VALENTINO / LETTESE DISPUTATA L’11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C”( COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIG. CATALANO MARCELLO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. SAN VALENTINO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VALENTINO / LETTESE DISPUTATA L’11/12/05 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C”( COM. REG. ABRUZZO) Con reclamo ritualmente proposto, la Società LETTESE ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società SAN VALENTINO per avere quest’ultima utilizzato con funzioni di Assistente del direttore di gara il dirigente CATALANO MARCELLO, pur non facendo parte quest’ultimo dell’organico dirigenziale della predetta società. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha contestato il reclamo di controparte sull’assunto dell’avvenuta nomina da dirigente del predetto CATALANO comunicata con raccomandata del 3.12.2005 al Comitato Regionale Abruzzo. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto, atteso che dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che il Dirigente in questione è regolarmente inserito nei quadri dirigenziali della Società SAN VALENTINO a far tempo dal 5.12.2005, data di avvenuta ricezione da parte del Comitato della comunicazione con la quale la detta società nominava il CATALANO MARCELLO nuovo consigliere della stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it