• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ BORRELLO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE DI IORIO ALESSANDRO ED AL CALCIATORE NUCCI GIUSEPPE; PER CINQUE GARE AL CALCIATORE LEMME EMILIANO; PER MESI TRE AL CALCIATORE GIAMPAOLO SANDRO; PER TRE GIORNATE AL CAMPO DEL BORRELLO; AMMENDA DI EURO 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. BORRELLO E STELLA ROSSA GESSOPALENA DISPUTATA IL 14/12/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.18 DEL 29/12/05 – COM PROV.CH.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ BORRELLO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE DI IORIO ALESSANDRO ED AL CALCIATORE NUCCI GIUSEPPE; PER CINQUE GARE AL CALCIATORE LEMME EMILIANO; PER MESI TRE AL CALCIATORE GIAMPAOLO SANDRO; PER TRE GIORNATE AL CAMPO DEL BORRELLO; AMMENDA DI EURO 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. BORRELLO E STELLA ROSSA GESSOPALENA DISPUTATA IL 14/12/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.18 DEL 29/12/05 – COM PROV.CH.)
Con appello ritualmente proposto, la Società Borrello ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara, che ne avevano comportato la continuazione “pro-forma” ed ai singoli comportamenti, chiedendo l’annullamento delle decisioni adottate ovvero, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni.
Ha dedotto l’appellante che il rapporto arbitrale doveva considerarsi non veritiero in quanto non si sarebbero verificate le condizioni che avrebbero portato l’arbitro a continuare la gara pro-forma visto che non era accaduto nulla di particolare tanto che i CC – presenti per tutta la durata della gara stessa – non erano intervenuti per ragioni di ordine pubblico come si poteva evincere dalla certificazione che si faceva riserva di produrre.
La partita, dunque, sarebbe regolarmente terminata sul punteggio di 3 a 2 con la conseguenza che il G.S. avrebbe dovuto omologare la gara con lo stesso punteggio e che la conferma del risultato conseguito in campo ai sensi dell’art.12, punto 4, ultima parte, del C.G.S. doveva ritenersi illegittima. In ogni caso, le sanzioni inflitte dovevano ritenersi sproporzionate con la conseguenza che dovevano essere ricondotte ad equità dalla adita Commissione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che al 45° del II tempo aveva segnalato 4 minuti di recupero e che la gara stessa doveva intendersi terminata al 49° del II tempo, allorché la squadra della Stella Rossa Gessopalena era pervenuta al pareggio, in quanto successivamente le minacce e le spinte ricevute nonché la presenza di estranei in panchina e nei pressi degli spogliatoi lo avevano posto nella condizione di continuare la gara pro-forma tanto da concedere al 52° del II tempo un rigore inesistente alla squadra del Borrello per poter uscire dal terreno di giuoco.
Osserva la Commissione che, in difetto dell’appello della Stella Rossa Gessopalena ed alla luce di quanto riferito dal Direttore di gara, la decisione del primo Giudice deve essere confermata quanto al risultato pur sussistendo i presupposti che avrebbero dovuto portare ad applicare la sanzione della perdita della gara in danno della Società Borrello responsabile dei fatti che avevano indotto l’arbitro a proseguire la gara pro-forma. A tale riguardo, la versione degli accadimenti sostenuta dalla società reclamante non può prevalere rispetto ai riferimenti arbitrali, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.
Va, peraltro, rilevato che le sanzioni disciplinari adottate dallo stesso Giudice, in relazione ai fatti obiettivamente accaduti ed alla reale gravità dei comportamenti tenuti, appaiono eccessive e, a parere di questa Commissione, possono essere ridotte ad eccezione della sanzione dell’ammenda che deve essere, invece, confermata e della squalifica al calciatore Lemme.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la sanzione della squalifica del campo di giuoco in danno della Società Borrello ad una giornata; la squalifica inflitta ai calciatori Di Iorio Alessandro e Nucci Giuseppe a tre gare e quella inflitta al calciatore Giampaolo Sandro a mesi due. Conferma, nel resto, gli impugnati provvedimenti e dispone restituirsi la tassa versata.
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Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ BORRELLO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE DI IORIO ALESSANDRO ED AL CALCIATORE NUCCI GIUSEPPE; PER CINQUE GARE AL CALCIATORE LEMME EMILIANO; PER MESI TRE AL CALCIATORE GIAMPAOLO SANDRO; PER TRE GIORNATE AL CAMPO DEL BORRELLO; AMMENDA DI EURO 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. BORRELLO E STELLA ROSSA GESSOPALENA DISPUTATA IL 14/12/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.18 DEL 29/12/05 – COM PROV.CH.)"