COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ISIDORIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA CALCIATORE DEL FOSCO DAMIANO FINO AL 30.8.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA – FOCE NUOVA DISPUTATA IL 4/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. N° 16 DEL 7/12/2005 DEL COM. PROV. LE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ISIDORIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA CALCIATORE DEL FOSCO DAMIANO FINO AL 30.8.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA – FOCE NUOVA DISPUTATA IL 4/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. N° 16 DEL 7/12/2005 DEL COM. PROV. LE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Isidoriana Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore, nel protestare energicamente contro il direttore di gara, lo avrebbe toccato sulla spalla, ma non si sarebbe reso reaponsabile di ulteriori gesti antisportivi, provvedendo, anzi, a scusarsi tempestivamente con lo stesso direttore di gara. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calciatore intendendo protestare per un tentativo di gioco scorretto a suo danno, non sanzionato, lo aveva dapprima spinto con le mani sul petto e poi tirato per un orecchio, ma senza violenza e senza causargli dolore. Osserva la Commissione Disciplinare che alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, non apparendo il gesto compiuto di particolare gravità, come peraltro ammesso dallo stesso, la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Del Fosco Damiano fino al 7.6.2006, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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