COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLE SOCIETA’ MONTEVELINO E ORATORIANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA MONTE VELINO – ORATORIANA DISPUTATA L’11/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 33 DEL 15/12/2005 DEL COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLE SOCIETA’ MONTEVELINO E ORATORIANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA MONTE VELINO – ORATORIANA DISPUTATA L’11/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 33 DEL 15/12/2005 DEL COM. REG. ABRUZZO). Con appelli proposti in data 27.12.2005 dalla Società Montevelino e 28.12.2005 dalla Società Oratoriana, le predette società hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il direttore di gara dovuto sospendere la gara all’ 11° del secondo tempo sul risultato di 0 - 0 a seguito di una rissa scatenatasi tra le due squadre in campo e protrattasi per alcuni minuti senza che nel frattempo la stessa si placasse, con responsabilità degli accadimenti imputata ad entrambe le compagini in campo, ed hanno chiesto la ripetizione della gara. Preliminarmente ritiene opportuno la Commissione riunire i due appelli, stanti le evidenti ragioni di connessione, seppur quello della Società ORATORIANA deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 42, comma 5, C.G.S., per essere stato proposto tardivamente rispetto al termine (27 dicembre 2005) di scadenza. In questa sede, quindi, deve essere esaminato il solo appello della POL. MONTEVELINO, ritualmente proposto. A tal proposito, ha dedotto il predetto appellante che, quanto alla sospensione della gara, non si sono verificate quelle precise e circoscritte condizioni oggettive (quali la rissa tra i componenti delle due squadre) tali da giustificare un provvedimento di sospensione da parte del Direttore di gara, il quale, nell’occasione, erroneamente valutando la situazione creatasi in campo e senza considerare che nel frattempo tutti gli altri componenti delle due compagini erano intervenuti per separare il proprio calciatore Di Berardino Fernando, nel frattempo colpito con un pugno dal portiere della squadra avversaria, non avrebbe posto in essere quei tentativi necessari per ripristinare l’ordine. In sede di supplemento di rapporto, l’arbitro ha confermato gli originari riferimenti precisando che la sospensione della gara si era resa necessaria perché a distanza di alcuni minuti la rissa non accennava a placarsi. Tuttavia, in sede di chiarimenti resi dinanzi a questa Commissione circa le modalità di svolgimento della riferita rissa, l’arbitro della gara ha riferito che, a seguito di un episodio precedente accertato perché accaduto alle sue spalle, si scatenava “un parapiglia” nel corso del quale i componenti delle due squadre si spintonavano reciprocamente, tirandosi le maglie della divisa ed offendendosi reciprocamente. Ha ancora precisato il direttore di gara che la propria incolumità non è mai stata messa in pericolo; che vi era la concreta possibilità da parte sua di identificare gli elementi più facinorosi e che, effettivamente, nel parapiglia non vi era stato scambio di gesti violenti fra i tesserati delle due squadre (pugni, calci ecc.). Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento. L’art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi di far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Orbene, i fatti così come risultanti dagli atti di gara non possono giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara. A seguito dei chiarimenti resi dal direttore di gara, è stato possibile accertare che durante una fase di gioco, in conseguenza di un non meglio precisato episodio verificatosi alle spalle del direttore di gara e dallo stesso non potuto rilevare, si originava una situazione, protrattasi per circa cinque minuti, che ha visto coinvolti i giocatori ed i dirigenti delle due squadre in un generale “parapiglia”, senza che tra gli stessi vi fossero episodi di reciproca violenza. In sintesi, non costituendo le situazioni descritte atti pregiudizievoli alla incolumità fisica del direttore di gara o dei calciatori, emerge che l’arbitro, pur avendo la possibilità di individuare dai numeri della divisa, se del caso, gli elementi più facinorosi, ha omesso di adottare tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio: una volta convocati i capitani delle squadre, avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le “intemperanze” fossero proseguite; ammonire ed espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare; allontanamento dal campo dei dirigenti; chiedere, se del caso, l’intervento della Forza pubblica, peraltro presente nella persona del Maresciallo dei Carabinieri. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, tale da giustificare l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile l’appello proposto dalla Società ORATORIANA , con conseguente addebito della relativa tassa e, sull’appello proposto dalla POL. MONTEVELINO, DELIBERA di disporre la ripetizione della gara MONTEVELINO – ORATORIANA e di riaccreditare la relativa tassa di appello a favore della predetta società.
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