COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTORIO ‘88 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (AMMENDA DI € 100,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO; INIBIZIONE DIRIGENTE CATALANI TONINO FINO AL 18.1.2006; SQUALIFICA CALCIATORE LUCCI ALESSANDRO FINO AL 31.8.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTORIO ‘88 – COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 22/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 36 DEL 29/12/2005 DEL COM. REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTORIO ‘88 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (AMMENDA DI € 100,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO; INIBIZIONE DIRIGENTE CATALANI TONINO FINO AL 18.1.2006; SQUALIFICA CALCIATORE LUCCI ALESSANDRO FINO AL 31.8.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTORIO ‘88 – COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 22/12/2005 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 36 DEL 29/12/2005 DEL COM. REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Montorio ’88 ha impugnato i provvedimenti in epigrafe chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante, quanto all’ammenda di € 100,00, con obbligo di risarcimento del danno, che la relativa motivazione deve ritenersi infondata in quanto falsa la circostanza che l’arbitro abbia consegnato le chiavi della sua autovettura ai dirigenti della stessa società e che sia stata fatta costatare l’integrità dell’autovettura prima della gara.
Quanto, invece, all’inibizione inflitta al dirigente Catalani Tonino, la società ha chiesto la riduzione della sanzione in quanto quest’ultimo si sarebbe limitato a protestare e non a minacciare. In relazione, infine, alla squalifica inflitta al calciatore Lucci Alessandro, pur ammettendo che lo stesso abbia applaudito ironicamente l’arbitro, la società ha dedotto la falsità del lancio del pallone, nonché della circostanza che l’arbitro sia stato colpito alla schiena.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, che il lancio del pallone non era stato fatto con violenza e non aveva provocato alcuna conseguenza.
Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione dell’ammenda ed a quella dell’inibizione al dirigente Catalani, giusta il disposto di cui all’art. 41, comma 3, C.G.S.
In ordine alla squalifica al calciatore Lucci Alessandro, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta possa essere adeguatamente ridotta alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, ben potendo ravvisarsi nel comportamento del calciatore un gesto di protesta smodata, piuttosto che un vero e proprio atto di violenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lucci Alessandro fino al 31.3.2006, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa versata.
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