COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. COLLECORVINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17/12/2008 INFLITTA AL CALCIATORE DELLE MONACHE SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / COLLECORVINO DISPUTATA IL 17/12/2005 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N. 20 DEL DEL 22/12/2005 – COM. PROV.LE PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. COLLECORVINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17/12/2008 INFLITTA AL CALCIATORE DELLE MONACHE SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / COLLECORVINO DISPUTATA IL 17/12/2005 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N. 20 DEL DEL 22/12/2005 – COM. PROV.LE PESCARA) Con appello ritualmente proposto la Società A.S. Collecorvino ha impugnato il procedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il Delle Monache indirizzato sputi verso il Direttore di gara, il quale veniva attinto da uno di essi, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante la involontarietà del gesto, dovuto ad un’abitudine del calciatore per problemi di respirazione, e, comunque, la incertezza sulla responsabilità dell’autore in quanto l’arbitro, che era di spalle, aveva dietro di sè calciatori di entrambe le squadre. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato, inequivocabilmente, sia la volontarietà del gesto che la responsabilità del Delle Monache in quanto, nell’occasione, si era girato immediatamente ed aveva verificato la sola presenza dello stesso calciatore. Osserva la Commissione che, pure nella contraddittorietà dell’appello, la sanzione inflitta deve essere ridotta apparendo sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti accaduti che, seppur disdicevoli per il carattere estremamente ingiurioso degli sputi, sono pur sempre riferibili ad un calciatore di giovane età. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Delle Monache Simone fino al 31/8/07, disponendo restituirsi la tassa versata.
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