COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. LA STELLA CARMINE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, DEL SIG. FERREYRA CRISTIAN PABLO, CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO E DELLA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, I PRIMI DUE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S., LA TERZA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DELL’1.12.2005).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. LA STELLA CARMINE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, DEL SIG. FERREYRA CRISTIAN PABLO, CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO E DELLA A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, I PRIMI DUE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S., LA TERZA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DELL’1.12.2005). Con atto dell’1.12.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Carmine LA STELLA, Presidente della Società VALLE DEL GIOVENCO, nonché il Sig. Cristian Pablo FERREYRA, calciatore attualmente vincolato con l’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, commi 1, 2 e 3, del C.G.S. per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, quanto al Sig. LA STELLA Carmine, già socio (mai dimessosi) del CELANO e Presidente, all’epoca dei fatti, del PESCINA (società successivamente fusasi con la Polisportiva AIELLI dando vita all’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, presieduta dallo stesso sig. LA STELLA) per aver contattato, verso la conclusione del campionato di Interregionale - Girone H – della stagione 2004 – 2005 e, comunque, prima dell’inizio dei relativi play-off, agendo per conto del PESCINA, il giocatore Cristian Pablo FERREYRA, allora tesserato con il CELANO, al fine di raggiungere con il medesimo un accordo di massima per il tesseramento con il PESCINA nella stagione 2005-2006 (tanto da indurre il CELANO a non avvalersi delle prestazioni del FERREYRA nel corso del play-off) attraverso la dazione di danaro e l’interessamento per il reperimento di un alloggio a favore del predetto calciatore, quanto al Sig. FERREYRA Cristian Pablo, per essersi reso responsabile dei fatti sopra descritti. Ha altresì deferito la A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, quale società sorta a seguito della fusione delle società PESCINA ed AIELLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per gli addebiti contestati al Sig. Carmine LA STELLA, suo e già Presidente della Società PESCINA CALCIO Srl. Secondo la Procura Federale a tale conclusione inducono sia le convergenti dichiarazioni di dirigenti del CELANO, sia l’interessamento del Sig. LA STELLA, per il reperimento di un alloggio per il calciatore FERREYRA, sia la dazione di denaro a quest’ultimo, dallo stesso negata ma ammessa dal LA STELLA medesimo, che avrebbe tuttavia asserito trattarsi di un prestito a titolo personale, così come l'effettivo raggiungimento dell'accordo appare dimostrato dalla circostanza che il calciatore FERREYRA risulta essere stato poi relamente tesserato con l'A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO di cui è presidente il LA STELLA. Quanto alla Società A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, sorta dalla fusione delle società PESCINA ed AIELLI, essa, in base ai principi generali in materia di effetti della fusione, con particolare riferimento all'art. 2504 bis del Codice Civ., deve essere considerata responsabile, sempre a parere della Procura Federale, dell'operato del LA STELLA, suo Presidente e già Presidente della Società PESCINA CALCIO S.r.l. Pervenuti gli atti in data 5.12.2005, con atto datato 21.12.2005 la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo raccomandata r.r., regolarmente recapitate in data 23.12.2005, comunicando per la data del 23 gennaio 2006 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé. In data 18 gennaio 2006 il difensore dei soggetti deferiti, munito di regolare delega, ha depositato istanza con la quale ha chiesto l’audizione di vari testimoni. All'udienza del 23 gennaio 2006 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché i sigg. LA STELLA e FERREYRA, rappresentati dal proprio difensore come per delega in atti, il quale, preliminarmente, ha eccepito che, contrariamente a quanto riportato nell'atto di contestazione, l'A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO non è nata dalla fusione delle Società AIELLI e PESCINA, quanto dal cambio di denominazione della A.S.D. PESCINA in A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO; ha insistito, quindi, per l'ammissione dei testimoni come da istanza depositata in data 18 gennaio 2006 e per l'audizione dei soggetti deferiti. Sentiti questi ultimi, che hanno confermato in buona sostanza quanto già dichiarato e verbalizzato dinanzi all'Ufficio Indagini, pur se il FERREYRA ha precisato di aver avuto dal LA STELLA un prestito a titolo personale che successivamente ha allo stesso restituito, questa Commissione, con decisione contenuta nel verbale di udienza, ha ritenuto di respingere la istanza di audizione testi presentata dalla difesa dei soggetti deferiti, in ragione della sua irrilevanza ed ininfluenza ai fini della decisione, dando atto che nel frattempo è stata acquisita la documentazione in possesso del Comitato da cui effettivamente risulta che la Società A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO è sorta a seguito del cambio di denominazione, in data 4.07.2005, da A.S.D. PESCINA, già affiliata per la stagione 2004 – 2005, in A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO. All'esito si è proceduto alla discussione finale nella quale il rappresentante della Procura ha chiesto, per il LA STELLA, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione, per il FERREYRA, la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica, per la Società A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, disporsi, ai sensi dell'art. 37, comma 10, C.G.S., la rimessione degli atti all'Ufficio Indagini, alla luce delle risultanze documentali acquisite nel corso del dibattimento, comunque, la irrogazione della ammenda di € 2.000 (duemila); la difesa dei soggetti deferiti ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti con rigetto della richiesta avanzata dalla Procura Federale in sede di conclusioni. Ritiene questa Commissione pienamente provata la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione agli addebiti contestati. Quanto al LA STELLA ed al FERREYRA, è pacifico che tra i due ci sia stato un rapporto nel corso del precedente campionato a seguito del quale è stato raggiunto un accordo per il tesseramento del FERREYRA con il PESCINA per la stagione sportiva 2005 – 2006. Al riguardo appare inverosimile quanto sostenuto dal calciatore FERREYRA a proposito di un preteso e dedotto mutuo di danaro, visto che risulta perlomeno strano che lo stesso si sia determinato a chiedere tale mutuo ad una persona, all'epoca Presidente del PESCINA, che, guarda caso, nella successiva stagione sportiva è divenuto Presidente della Società A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO a seguito del cambio di denominazione della predetta Società PESCINA. Tale versione dei fatti non convince la Commissione anche in ragione della circostanza che lo stesso FERREYRA, in un primo tempo, in sede di dichiarazioni rese in data 11 agosto 2005 dinanzi all'Ufficio Indagini, aveva dapprima sostenuto di non aver ricevuto alcuna dazione di danaro dal LA STELLA e, successivamente, dinanzi a questa Commissione, ha invece riconosciuto di aver ricevuto, seppur a titolo di prestito, la somma di € 800 in luogo di quella contestata di € 10.000. In conclusione, l'esistenza dei contatti, la dazione del danaro, le dichiarazioni contraddittorie rese dagli interessati, costituiscono elementi sufficienti per convincere la Commissione della fondatezza della contestazione mossa dalla Procura Federale, ovverossia dell'esistenza di un accordo preliminare, concluso nel corso del Campionato 2004 – 2005, in vista del futuro trasferimento del FERREYRA ed in violazione di una ben precisa norma federale che vieta accordi preliminari durante il corso dei campionati. In riferimento alla posizione della Società deferita, l'acquisizione dei documenti in possesso del locale Comitato dimostra come nel caso di specie essa non è nata a seguito di una fusione tra le due società, PESCINA ed AIELLI, come contestato, ma semplicemente per trasformazione a seguito di cambio di denominazione sociale, con la conseguenza che il soggetto giuridico chiamato a rispondere della contestazione risulta essere proprio il LA STELLA. Correttamente deve ritenersi provata la responsabilità oggettiva della predetta Società, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 2, comma 4, del C.G.S., in quanto l'operato del Presidente era direttamente riferibile alla Società di cui è il legale rappresentante, in ragione dell'immedesimazione nella stessa persona delle due figure. Ritenuta pertanto la responsabilità dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene equo irrogare al LA STELLA la sanzione dell'inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi 6(sei); al FERREYRA la sanzione della squalifica di mesi 1(uno) ed alla A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO la sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500 (millecinquecento). Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare al LA STELLA CARMINE, Presidente della A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, la sanzione dell'inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei), al FERREYRA CHRISTIAN PABLO, calciatore attualmente vincolato con la A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO, la sanzione della squalifica di mesi 1(uno) ed alla A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO la sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500 (millecinquecento). Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale.
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