COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ AL DIRIGENTE DI LUCA FABIO FINO AL 15/2/06 IN RELAZIONE ALLA GARA GIOIA LECCE / ANTROSANO DISPUTATA IL 15/1/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N.40 DEL 19/1/06 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ AL DIRIGENTE DI LUCA FABIO FINO AL 15/2/06 IN RELAZIONE ALLA GARA GIOIA LECCE / ANTROSANO DISPUTATA IL 15/1/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N.40 DEL 19/1/06 COM. REG. ABRUZZO) Con appello proposto a mezzo servizio postale in data 27/1/06, la Società Pol. Antrosano A.S.D. ha chiesto revocarsi il provvedimento impugnato, adottato dal G.S. in relazione a quanto accaduto nel corso della gara di cui in epigrafe, insistendo per aver spiegazioni in merito al provvedimento stesso pur sapendo che lo stesso non è impugnabile. Osserva la Commissione che, a norma dell’art. 41 CGS, il provvedimento di cui si discute non è impugnabile con la conseguenza che il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile essendo precluso l’esame del merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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