COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15/3/06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIANGIORDANO PINO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO A CINQUE / CUS L’AQUILA CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 14/1/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE “C1” (C.U. N.40 DEL 19/1/06 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15/3/06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIANGIORDANO PINO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO A CINQUE / CUS L’AQUILA CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 14/1/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE “C1” (C.U. N.40 DEL 19/1/06 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società ASD Montesilvano Calcio a Cinque ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del Giangiordano per comportamento non regolamentare nei riguardi di un avversario ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione soprattutto in considerazione della provocazione messa in atto dall’avversario in occasione dell’episodio. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Giangiordano può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento violento ai danni dell’avversario è stato solo tentato senza produrre effetti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giangiordano Pino fino al 19/2/06 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo.
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