COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PAGANICA CALCIO SRL AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI PAGANICA / SIMONETTI AMATORI CALCIO DISPUTATA IL 14/1/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARDILLI LUCA (COM. PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PAGANICA CALCIO SRL AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI PAGANICA / SIMONETTI AMATORI CALCIO DISPUTATA IL 14/1/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CARDILLI LUCA (COM. PROV.LE L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Paganica Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Simonetti Amatori Calcio per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Cardilli Luca che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato fino al 2/2/06 con C.U. n.22 del 7/2/2002. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Cardilli Luca, già colpito da squalifica fino al 2/2/06 con C.U. n.22 del 7/2/02, ha preso parte alla gara di cui in epigrafe entrando al 1° del secondo tempo con la maglia n.16 per la squadra ospitata. Alla sanzione della perdita della gara deve conseguire quella pecuniaria in danno della società per aver utilizzato un calciatore che non aveva titolo a partecipare alla gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Simonetti Amatori Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Paganica Calcio 3 – Simonetti Amatori Calcio 0, nonché l’ammenda di € 100,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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