COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI CAMILLO MANUEL FINO AL 31.12.2006 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA ROSETANA CALCIO / SAN NICOLA SULMONA DISPUTATA IL 18/12/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 34 del 20.12.2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI CAMILLO MANUEL FINO AL 31.12.2006 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA ROSETANA CALCIO / SAN NICOLA SULMONA DISPUTATA IL 18/12/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 34 del 20.12.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. San Nicola Sulmona ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per essersi il detto calciatore avventato verso il direttore di gara e per averlo colpito con una testata senza provocargli conseguenze, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il proprio tesserato si sarebbe limitato a sfiorare con la testa la fronte dell’arbitro senza colpirlo e ciò per impedirgli di decretare l’espulsione dello stesso calciatore. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha precisato che la testata non gli aveva provocato alcun danno fisico perché “data con poca forza”. Osserva la Commissione Disciplinare che alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere l’appello e di ridurre la squalifica del calciatore DI CAMILLO MANUEL fino al 31.08.2006, disponendo l’accredito della relativa tassa.
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