COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TORNIMPARTE 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TINARI ALBERTO FINO AL 22.02.2006 E DELL’AMMENDA DI € 100 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE 2002 / CAPESTRANO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 40 del 19.01.2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TORNIMPARTE 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TINARI ALBERTO FINO AL 22.02.2006 E DELL’AMMENDA DI € 100 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE 2002 / CAPESTRANO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 40 del 19.01.2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Tornimparte 2002 ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per aver il Tinari assunto comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro a seguito di espulsione e per intemperanze dei propri sostenitori a fine gara nei confronti del direttore di gara, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il proprio calciatore non aveva rivolto minacce né si era diretto verso l’arbitro mentre alcun tifoso si era avvicinato a quest’ultimo alla fine della gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento sia perché la tesi proposta dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, sia perché le sanzioni adottate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate in relazione ai fatti addebitati, anche in considerazione del fatto che lo stesso calciatore non si è limitato a minacciare il direttore di gara, ma lo ha anche gravemente ingiuriato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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