COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARI VITTORIO E FINO AL 31.03.2006 AL CALCIATORE SPALLETTA ANTONIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 100 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / FOSSACESIA DISPUTATA IL 18/01/06 PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 41 del 26.01.2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARI VITTORIO E FINO AL 31.03.2006 AL CALCIATORE SPALLETTA ANTONIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 100 INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA TRIGNO CELENZA / FOSSACESIA DISPUTATA IL 18/01/06 PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 41 del 26.01.2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Trigno Celenza ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per aver il Gaspari, dopo aver accerchiato l’arbitro con altri compagni, rivolto allo stesso direttore di gara pesanti minacce e lo Spalletta spintonato l’arbitro ponendogli un braccio alla gola facendolo indietreggiare e rivolgendogli minacce e per essersi, quasi tutti i propri calciatori, resi responsabili degli stessi fatti. Ha chiesto l’appellante l’annullamento o la riduzione delle sanzioni deducendo l’eccessività delle sanzioni sul presupposto che solo alcuni calciatori avevano apostrofato il direttore di gara; che lo Spalletta non lo aveva sfiorato e che il Gaspari non lo aveva offeso. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento sia perché la tesi proposta dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, sia perché le sanzioni adottate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate in relazione ai fatti addebitati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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