COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CINTIONI VINCENZO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 21/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 41 del 26.01.2006 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE CINTIONI VINCENZO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 21/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 41 del 26.01.2006 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, il Sig. Cintioni Vincenzo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver rivolto ingiurie e minacce ad un assistente arbitrale, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto l’episodio sarebbe scaturito da un attimo di nervosismo per l’esito non favorevole della gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere l’appello e di ridurre la squalifica del calciatore CINTIONI VINCENZO a n° 3 gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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