• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. DE CRISTOFARO GABRIELE, PRESIDENTE DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. TENAGLIA ALBERTO, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA; DEL SIG. FERRARI ROBERTO, TESSERATO PER LA A.S. MAIELLA 84 CORDIGERI; DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA, I PRIMI TRE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S.; IL QUARTO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F.; LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S.;
LA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDEALE F.I.G.C. DEL 24.11.2005).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 09/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. DE CRISTOFARO GABRIELE, PRESIDENTE DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. TENAGLIA ALBERTO, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA; DEL SIG. FERRARI ROBERTO, TESSERATO PER LA A.S. MAIELLA 84 CORDIGERI; DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA, I PRIMI TRE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S.; IL QUARTO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F.; LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S.;
LA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDEALE F.I.G.C. DEL 24.11.2005).
Con atto del 24.11.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Gabriele DI CRISTOFARO, Presidente della RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., nonché il Sig. Antonio DI FEDERICO, collaboratore della suddetta società, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche con riferimento all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, commi 2 e 9 del C.G.S., per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo, in concorso tra loro, trattenuto illegittimamente un cartellino, fatto firmare al giovane calciatore Roberto FERRARI, senza depositarlo tempestivamente presso il Comitato locale competente; il Sig. Alberto TENAGLIA, Vice Presidente della Società POLISPORTIVA ORSOGNA, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche con riferimento all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, commi 2 e 9 del C.G.S., per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo fatto firmare al calciatore Roberto FERRARI ed ai genitori esercenti la potestà genitoriale un cartellino a favore della propria società, pur essendo a conoscenza dell’esistenza del cartellino firmato in precedenza dal giovane a favore della società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., nonché per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver fatto giocare il giovane calciatore Roberto FERRARI, sin dall’ottobre 2004, tesserandolo regolarmente solo il 26.01.2005; il Sig. Roberto FERRARI, attualmente tesserato con la Società A.S. MAIELLA 84 CORDIGERI, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo firmato due richieste di tesseramento per la medesima stagione sportiva, una in data 26.01.2005 in favore della Società POLISPORTIVA ORSOGNA, l’altra in data 4.2.2005 in favore della Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.
Ha altresì deferito la Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., per gli addebiti contestati al proprio Presidente, nonché la Società POLISPORTIVA ORSOGNA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per gli addebiti contestati al proprio Presidente dell’epoca, attualmente Vice Presidente.
Secondo la Procura Federale a tale conclusione inducono sia gli atti ufficiali, sia le dichiarazioni dei genitori del calciatore, da cui risulta che il calciatore Roberto Ferrari ed i suoi genitori hanno effettivamente firmato due cartellini a seguito di pressanti richieste in tal senso da parte del Di Federico, delegato per la RENATO CURI per la zona di Guardiagrele (ove il calciatore e la sua famiglia risiedono), di cui uno per la Società POLISPORTIVA ORSOGNA (emesso dal Comitato di Lanciano solo in data 26.1.2005, nonostante che dalle distinte di gara il calciatore figuri illegittimamente impiegato sin dal 24 ottobre 2004) e l’altro per la Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., in data 4.2.2005 ma asseritamene sottoscritto già nel luglio 2004.
In ogni caso, il ragazzo non si sarebbe mai allenato con la RENATO CURI, poiché dopo il luglio 2004 fu portato ad allenarsi presso la Società Fara Filiorum Petri e poi proposto alla Società ORSOGNA.
Pervenuti gli atti in data 30.11.2005, con atto del 21.12.2005, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 30.01.2006 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé.
In data 25.1.2006 l’amministratore della Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., ha fatto pervenire una memoria con la quale chiedeva il proscioglimento del Presidente Di Cristofaro, poiché all’epoca dei fatti non rivestiva tale carica, nonché il proscioglimento della società in quanto totalmente estranea ai fatti contestati per aver il Sig. Di Federico (non più collaboratore della società dall’inizio della stagione in corso) in maniera autonoma e senza autorizzazione della società, peraltro neanche messa al corrente dei rapporti con il calciatore Ferrari, che non ha mai svolto alcun allenamento con la RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.
All’udienza del 30 gennaio 2006 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché i Sigg.ri Di Federico Antonio e Tenaglia Roberto personalmente, nonché l’Avv. Croce per il Sig. Di Cristofaro e per la Renato Curi, l’Avv. Angelucci per il Sig. Tenaglia e la Polisportiva Orsogna.
Il Sig. Di Federico, invitato a rilasciare spontanee dichiarazioni, ha respinto gli addebiti precisando di aver trattenuto i cartellini solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti di rito (riempimento di tutte le voci tranne quella relativa all’intestazione della società, informativa dettagliata ai giovani calciatori ed ai loro genitori, raccolta delle sottoscrizioni dei giovani calciatori e dei genitori) e di averli, poi, consegnati alla Polisportiva Orsogna prima dell’inizio della stagione.
Sentito in merito, il Sig. Tenaglia, all’epoca Presidente della Polisportiva Orsogna, ha confermato quanto dichiarato al rappresentante dell’Ufficio Indagini, precisando che il tesseramento dei giovani calciatori da parte dell’Orsogna non era automatico, poiché vi erano state soltanto trattative con la Renato Curi Angolana, ma non accordi precisi ed esprimendo, infine, perplessità sulla circostanza che il solo tesserino del Ferrari era stato portato a vidimare dalla Renato Curi dopo che l’Orsogna l’aveva già tesserato, cosa non verificatasi con gli altri calciatori.
Ritenuta chiusa l’istruttoria si è proceduto alla discussione finale, nella quale il rappresentante della Procura ha chiesto per il Di Cristofaro la sanzione di anni uno di inibizione; per la Renato Curi Angolana l’irrogazione dell’ammenda di € 500,00; per il Di Federico la sanzione di anni due di inibizione; per il Tenaglia la sanzione di anni uno di inibizione; per la Polisportiva Orsogna l’irrogazione dell’ammenda di € 300,00 e, infine, per il Ferrari la sanzione di mesi uno di squalifica.
L’Avv. Angelucci ha chiesto il proscioglimento dell’Orsogna per responsabilità diretta ed il proscioglimento del Tenaglia, con comminazione alla società della sola ammonizione per l’impiego del calciatore senza tesseramento; L’Avv. Croce ha chiesto il proscioglimento della Renato Curi Angolana o, comunque, la condanna al semplice richiamo e per il Di Cristofaro il proscioglimento poiché all’epoca dei fatti non era tesserato per la Renato Curi; Il Sig. Di Federico ha chiesto il proscioglimento per aver agito in buona fede.
Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che deve essere dichiarata la propria incompetenza a giudicare la posizione della Società Renato Curi Angolana e del suo Presidente Sig. Gabriele Di Cristofaro, nonché del Sig. Antonio Di Federico, dichiaratosi dirigente accompagnatore della stessa, in quanto detta società appartiene alla divisione Interregionale della F.I.G.C., con la conseguenza che la posizione degli stessi deve essere stralciata ed i relativi atti devono essere rimessi alla Procura Federale per quanto di competenza.
Per quanto concerne, invece, la posizione degli altri deferiti (Polisportiva Orsogna, Sig. Alberto Tenaglia, Vice Presidente della stessa, calciatore Roberto Ferrari), occorre rilevare che dall’esame degli atti appare pienamente provata la responsabilità degli stessi visto che risulta documentalmente che il calciatore Ferrari è stato impiegato dalla Polisportiva Orsogna ancora prima del suo tesseramento, allorquando era Presidente e legale rappresentante della società il Sig. Alberto Tenaglia, attuale Vice Presidente. Gli stessi, peraltro, non possono rispondere dell’ulteriore addebito (tesseramento del calciatore pur essendo a conoscenza di precedente tesseramento in favore della Renato Curi Angolana) in quanto risulta dagli stessi atti che la Società Orsogna aveva provveduto al tesseramento in data anteriore rispetto alla Società Renato Curi Angolana.
Per quanto concerne il Ferrari, appare evidente che lo stesso ben era a conoscenza di quanto era accaduto e di avere sottoscritto due distinte richieste di tesseramento. La sua mancata comparizione a difesa dinanzi alla Commissione è, peraltro, sintomatica della sua responsabilità.
Ritiene equo, pertanto, la stessa Commissione Disciplinare irrogare alla società Orsogna la sanzione dell’ammenda di € 300,00; al Sig. Alberto Tenaglia l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei ed al calciatore Roberto Ferrari la squalifica di mesi uno.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di irrogare alla Società Orsogna la sanzione dell’ammenda di € 300,00; al Sig. Alberto Tenaglia l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei; al calciatore Roberto Ferrari la squalifica di mesi uno.
DELIBERA
la propria incompetenza a giudicare gli addebiti contestati alla Società Renato Curi Angolana, al suo Presidente Sig. Gabriele Di Cristofaro, nonché al suo dirigente accompagnatore Sig. Antonio Di Federico, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza.
DISPONE
altresì, trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. DE CRISTOFARO GABRIELE, PRESIDENTE DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l.; DEL SIG. TENAGLIA ALBERTO, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA; DEL SIG. FERRARI ROBERTO, TESSERATO PER LA A.S. MAIELLA 84 CORDIGERI; DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA, I PRIMI TRE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S.; IL QUARTO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F.; LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S.;
LA SOCIETA’ POLISPORTIVA ORSOGNA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDEALE F.I.G.C. DEL 24.11.2005)."