COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA S. BENEDETTO DEI MARSI / PESCINA CALCIO DISPUTATA IL 14/01/06 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (COM. PROV.LE L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA S. BENEDETTO DEI MARSI / PESCINA CALCIO DISPUTATA IL 14/01/06 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (COM. PROV.LE L’AQUILA)
Con reclamo proposto al G.S. in data 20.1.2006 la Società S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI ha chiesto infliggersi in danno della Società PESCINA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 – 1, per aver quest’ultima utilizzato i calciatore Picozzi Eddi e Di Loreto Orazio, che non avevano titolo a prendervi parte poiché non regolarmente tesserati.
Il G.S., con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 22, del 26.1.2006, Com. Prov.le L’Aquila, omologava il risultato acquisito sul campo, disponendo la trasmissione degli atti per competenza a questa Commissione.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che il effettivamente il calciatore Picozzi Eddi non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute poiché tesserato per la Società Pescina in data 14.11.2005, sebbene svincolato dalla precedente società d’appartenenza, A.S. Grancia Morino, soltanto il successivo 16.12.2005, ciò in palese contrasto con quanto prescritto al punto g) del regolamento per l’attività amatori pubblicato con C.U. n° 2 del 7.7.2005, C.R.A. che testualmente recita: “I calciatori già tesserati in favore delle società che partecipano ad altri campionati della L.N.D., se svincolati, possono partecipare alla attività AMATORI …. “.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di diporre la perdita della gara in danno della Società PESCINA con il seguente punteggio: S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI – PESCINA CALCIO 3 – 0, dichiarando assorbito il secondo motivo di reclamo.
Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 100,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo in favore della società reclamante.
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