COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIRAL 98 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CACCIATORE GIACOMO IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / MIRAL 98 DISPUTATA L’11/01/2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 4 A 1 (C.U. N° 40 DEL 19/01/2006, COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIRAL 98 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CACCIATORE GIACOMO IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / MIRAL 98 DISPUTATA L’11/01/2006 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 4 A 1 (C.U. N° 40 DEL 19/01/2006, COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S. MIRAL 98 ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il G.S., pronunciandosi sul reclamo proposto dalla odierna appellante che aveva richiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Vis Farindola per aver fatto partecipare alla gara dell’11.01.2006 il predetto calciatore, sanzionato con la espulsione dal campo nella precedente gara Verlengia – Amatori Vis Farindola disputata l’8.01.2006, dopo aver preso atto della precisazione arbitrale con la quale il direttore di quest’ultima gara ha dichiarato che la predetta espulsione doveva ritenersi irrogata al calciatore n° 8 FUSARO Emidio e non al calciatore n° 9 CACCIATORE Giacomo e che di tale errore era stato dato tempestivo avviso a mezzo fax e telefono alle società interessate, ha respinto il reclamo confermando il risultato di 4 a 1 conseguito sul campo a favore della Amatori Vis Farindola. Ha chiesto, quindi, infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della predetta società sul presupposto che il calciatore Cacciatore Giacomo non era utilizzabile nella gara dell’11.1.2006 in quanto espulso dal campo nella precedente gara dell’8.1.2006, sulla scorta del principio che attribuisce al referto di gara fonte di prova privilegiata, che, inoltre, la squalifica del predetto risulta essere stata confermata nel C.U. n° 39 del 12.01.2006, a nulla rilevando la comunicazione telefonica ed a mezzo fax avvenuta il 13.01.2006 con le quali il CRA rappresentava l’errore di trascrizione sul referto di gara da parte dell’arbitro della partita Verlengia – Amatori Vis Farindola dell’8.01.2006 del nominativo del calciatore espulso in ragione dei principi che sanciscono la presunzione di conoscenza dei Comunicati Ufficiali all’atto della loro pubblicazione e l’obbligo per gli interessati di attenersi ai provvedimenti sanzionatori in essi contenuti. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che l’appello proposto non merita accoglimento. Non v’è dubbio che il CACCIATORE ha preso parte alla gara dell’11.01.2006 e che con C.U. n° 39 del 12.01.2006 allo stesso è stata comminata la sanzione della squalifica per una gara, né v’è dubbio, tuttavia, che l’arbitro della gara dell’8.01.2006 ha erroneamente trascritto sul referto di gara l’espulsione diretta del predetto calciatore in luogo di quello del calciatore FUSARO Emidio effettivamente colpito dal provvedimento sanzionatorio, che il medesimo direttore di gara ha provveduto a comunicare il suddetto errore al CRA, nonché, da ultimo, che quest’ultimo abbia notificato per le vie brevi l’errore alle società interessate. Le riferite circostanze, peraltro pacifiche, consentono di superare le eccezioni sollevate dall’appellante, in ragione del fatto che il principio dell’”automatismo” della sanzione sancito dall’art. 41, comma 2, C.G.S., impone come unico obbligo alle Società, al di là del contenuto del referto di gara, il divieto di schierare il calciatore nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui lo stesso è stato espulso direttamente dal terreno di gioco, senza che sia necessario uno specifico provvedimento del Giudice sportivo. Nel caso di specie la Società Amatori Vis Farindola ha correttamente evitato di far partecipare alla gara oggetto di reclamo il calciatore FUSARO Emidio che nella precedente gara era stato colpito dal provvedimento di espulsione diretta dal terreno di gioco, come successivamente chiarito dal direttore di gara, a nulla rilevando, a tal proposito, la circostanza che sul referto di gara dell’8.01.2006 era stato indicato erroneamente tra i giocatori espulsi il nominativo del calciatore CACCIATORE Giacomo. Quest’ultimo, quindi, aveva titolo a prendere parte alla gara dell’11.01.2006. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello proposto dalla A.S. MIRAL 98, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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