COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. CAVALIERE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI DUE IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA FOLGORE – CAVALIERE DISPUTATA IL 4/1/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 40 DEL 19/01/2006 DEL COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. CAVALIERE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI DUE IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA FOLGORE – CAVALIERE DISPUTATA IL 4/1/2006 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 40 DEL 19/01/2006 DEL COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Pol. Cavaliere ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito del comportamento violento messo in atto dal Presidente della stessa in danno dell’arbitro che avevano indotto quest’ultimo a sospendere la gara, chiedendone la revoca con conseguente disposizione della ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro era stato colpito dal sig. Marco Carlizza con uno “scappellotto” e non con un pugno sulla nuca di tal che non aveva subito particolari conseguenze ed avrebbe pertanto dovuto proseguire la gara. In ogni caso, doveva ritenersi inammissibile la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica disposta con C.U. n° 40 del 19.01.2006 in quanto, con precedente C.U. n° 39 del 12.01.2006, la società era già stata sanzionata con l’ammenda di euro 800 ed il Carlizza con l’inibizione fino al 31.12.2009 sulla base di quanto riferito dal direttore di gara. Una ulteriore sanzione doveva, pertanto, ritenersi palese violazione del divieto di “ne bis in idem”. In ogni caso la suddetta penalizzazione doveva considerarsi eccessiva rispetto ai fatti relamente accaduti. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver subito un pugno e non un semplice schiaffetto sulla nuca, visto che aveva nettamente percepito la mano chiusa e di aver subito temporaneo dolore che non gli aveva consentito di portare a termine la gara. Osserva la Commissione Disciplinare che quanto alla decisione relativa all’esito della gara, la stessa deve essere confermata alla luce di quanto ribadito dall’arbitro il quale a causa del procurato forte dolore non si è trovato nelle condizioni di poterla proseguire. A nulla rileva pertanto la circostanza che lo stesso abbia potuto raggiungere da solo gli spogliatoi visto che, in ogni caso, le sue condizioni fisiche non gli hanno consentito, come detto, di portare a termine la gara stessa in piena efficienza fisica e psichica. Per quanto concerne invece l’ulteriore sanzione della penalizzazione dei punti in classifica ritiene la Commissione che, a prescindere dalla dedotta violazione del principio del “ne bis in idem”, detta sanzione debba essere revocata non apparendo il fatto contestato di tale gravità da poter giustificare un simile drastico provvedimento, sia perché il direttore di gara non ha subito particolari conseguenze, sia perché il responsabile del gesto è stato comunque colpito da una adeguata sanzione disciplinare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di annullare la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica a danno della Società Pol. CAVALIERE, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone restituirsi la tassa versata.
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