COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCASPINALVETI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (RECUPERO GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. ROCCASPINALVETI / A.S. SANGIOVANNESE DA DISPUTARSI IL 22/01/06 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE F (C.U. N° 43 del 2.2.2006 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCASPINALVETI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (RECUPERO GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. ROCCASPINALVETI / A.S. SANGIOVANNESE DA DISPUTARSI IL 22/01/06 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE F (C.U. N° 43 del 2.2.2006 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società ROCCASPINALVETI ha chiesto infliggersi in danno della Società SANGIOVANNESE, in totale riforma della decisione del G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per non essersi la società ospitata presentata sul terreno di gioco per lo svolgimento dell'incontro.
Ha dedotto la società appellante la non applicabilità al caso di specie della causa di forza maggiore riconosciuta dal giudice di prime cure (impossibilità di raggiungere il luogo sede dell'incontro a causa di una copiosa nevicata), in quanto la gara doveva svolgersi presso il campo sportivo di Roccaspinalveti e non di Torrebruna; l'arbitro dell'incontro era presente ed altre squadre che lo stesso giorno dovevano disputare gare in paesi limitrofi a Roccaspinalveti erano regolarmente giunte a destinazione. La S.S. Roccaspinalveti, inoltre, ha eccepito che per raggiungere il campo di gara da San Giovanni Lipioni non era indispensabile passare per Torrebruna e che la dichiarazione rilasciata dalla Stazione dei Carabinieri di Celenza sul Trigno è del giorno successivo alla gara e non prova, comunque, la chiusura delle strade.
La società appellata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione Disciplinare che l'appello è infondato e non merita accoglimento.
La Società SANGIOVANNESE ha tempestivamente intrapreso il viaggio per Roccaspinalveti, come dimostrato dalla comunicazione via fax, effettuata dalla Stazione dei Carabinieri di Celenza sul Trigno il 22.01.06 alle ore 13.05, con la quale la società ospite ha rappresentato al Comitato Regionale Abruzzo ed alla S.S. Roccaspinalveti, tramite i Carabinieri di Roccaspinalveti, l'impossibilità di proseguire il viaggio a causa della neve. La prova delle avverse condizioni atmosferiche e della pericolosità delle strade da percorrere per giungere a Roccaspinalveti si desume chiaramente dalla dichiarazione rilasciata il 23.01.06 dai Carabinieri di Celenza sul Trigno, con la quale viene attestato che il 22.01.06 (giorno della gara) era in atto una nevicata e che le strade erano “percorribili solo con pneumatici da neve e catene a bordo”. Ulteriore dimostrazione della particolare situazione di fatto si evince dalla circostanza che numerose gare del 22.01.06, previste nelle vicinanze di Roccaspinalveti e Torrebruna, sono state rinviate a causa delle condizioni atmosferiche (cfr. C.U. n. 41 del 26.01.06: Torrebruna – Castelfrentano A.S.D.; Mario Turdò – Santos Perano; Furci - Fraine).
La decisione di non proseguire il viaggio trova la sua giustificazione nelle oggettive difficoltà sopra descritte e nell'esigenza di tutelare l'incolumità degli atleti e dei dirigenti della società. La Commissione, pertanto, ritiene provata la sussistenza della causa di forza maggiore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello proposto, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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