COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. MONTORIO ‘88 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (RECUPERO GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.C. MONTORIO ‘88 / PESCASSEROLI DEL 21/01/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. N° 23 del 2.2.2006 – COM. PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 16/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. MONTORIO ‘88 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (RECUPERO GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.C. MONTORIO ‘88 / PESCASSEROLI DEL 21/01/06 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. N° 23 del 2.2.2006 – COM. PROV. L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la Società S.C. MONTORIO ‘88 ha chiesto infliggersi in danno della Società PESCASSEROLI, in totale riforma della decisione del G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per non essersi la società ospitata presentata sul terreno di gioco per la sua disputa. Ha dedotto la società appellante la non applicabilità al caso di specie della causa di forza maggiore riconosciuta dal giudice di prime cure (chiusura dell’autostrada A – 24, all’altezza del traforo del Gran Sasso, dalle ore 12,55 alle ore 14,10 in entrambe le carreggiate) atteso che per raggiungere Montorio da Pescasseroli esisterebbero diversi percorsi stradali sicuramente più idonei rispetto all’attraversamento del traforo del Gran Sasso, da alcuni mesi oggetto di ben noti lavori di messa in sicurezza che comportano notevoli ritardi alla circolazione. La società appellata non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’assunto della società reclamante è infondato. Come attestato dalla “Strada dei Parchi S.p.a”, nella giornata del 21.1.2006, dalle ore 12,55 alle ore 14,10, l’autostrada A - 24, nel tratto Assergi – Colledara, non era percorribile neppure a senso unico alternato (come di norma accade nel periodo di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza) ma era completamente interdetta al traffico per disposizione della P.S. Inoltre la ripresa della circolazione soltanto dopo le ore 14,10 non avrebbe consentito l’arrivo della squadra entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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