COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD S. NICOLA SULMONA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE CASANOVA GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA ASD S. NICOLA SULMONA – LUCO DEI MARSI DISPUTATA IL 05/02/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. N° 45 DEL 09/02/06 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD S. NICOLA SULMONA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE CASANOVA GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA ASD S. NICOLA SULMONA – LUCO DEI MARSI DISPUTATA IL 05/02/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. N° 45 DEL 09/02/06 COM. REG. ABRUZZO). Con ricorso ritualmente proposto, la Società ASD S. NICOLA SULMONA ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il Casanova colpito ad una gamba un avversario facendolo cadere e per aver rivolto frasi offensive ad un assistente arbitrale nell’allontanarsi a seguito dell’espulsione. La società appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto l’avversario avrebbe furbescamente accentuato la caduta mentre non risulterebbe vera la circostanza dell’ingiuria rivolta all’assistente arbitrale. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che contrariamente a quanto affermato dalla società appellante il calciatore Casanova entrando in scivolata ha colpito con estrema violenza l’avversario con l’intera pianta del piede facendolo cadere rovinosamente a terra e procurandogli dolore. Lo stesso peraltro nell’allontanarsi dopo l’espulsione ha ingiuriato pesantemente l’assistente arbitrale ad alta voce mentre gli passava vicino per raggiungere lo spogliatoio. La sanzione inflitta deve ritenersi pertanto congrua ed adeguata e la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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