COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANGELONI EMILIANO FINO AL 30/04/2006 E AMMENDA DI € 500) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE – VALLE DEL GIOVENCO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 40 DEL 19/01/06 COM. REG. ABRUZZO )

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANGELONI EMILIANO FINO AL 30/04/2006 E AMMENDA DI € 500) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE – VALLE DEL GIOVENCO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 40 DEL 19/01/06 COM. REG. ABRUZZO ) Con ricorso ritualmente proposto, la Società A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. per essersi l’Angeloni a fine gara portato presso il settore occupato dai tifosi locali ed aver rivolto nei loro confronti reiterati gesti osceni, provocando la reazione di dirigente locale che colpiva con un pugno al volto altro dirigente della società avversaria e scatenando poi ulteriori disordini da parte della tifoseria avversaria, chiedendone la revoca. La società appellane ha dedotto la non sussistenza del fatto così come contestato dal G.S. in ragione del fatto che l’Angeloni si sarebbe limitato a fine gara a rivolgersi verso i propri amici sistemati in tribuna con gesti di esultanza, ma non osceni, come ritiene debba evincersi da immagini televisive registrate su DVD allegato al ricorso e del quale ha chiesto l’acquisizione. Preliminarmente, ritiene questa Commissione inammissibile la detta richiesta, atteso che l’art. 31 C.G.S. non prevede l’acquisizione come mezzo di prova delle immagini televisive per episodi di tal fatta. Quanto al merito, osserva la Commissione disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali (supplemento di rapporto allegato al referto di gara e rapporto del Commissario di campo) che contrariamente a quanto affermato dalla società appellante il dirigente Angeloni Emiliano avrebbe più volte rivolto al pubblico, al termine della gara, gesti osceni consistiti nel cd. gesti “dell’ombrello” e delle “mani portate ai genitali” che provocavano immediatamente una rissa in campo nel corso della quale dirigente della squadra locale colpiva con un pugno il medico sociale della società appellante, nonché ulteriori disordini da parte dei tifosi locali. Le sanzioni inflitte devono ritenersi pertanto congrue ed adeguate e la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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