COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLAGRANDE GIULIANO IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO – COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 21.01.06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” (C.U. N. 41 DEL 26.01.06 DEL COMITATO REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLAGRANDE GIULIANO IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO - COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 21.01.06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” (C.U. N. 41 DEL 26.01.06 DEL COMITATO REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Martinsicuro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G. S. per avere il calciatore Colagrande, già sostituito, fatto ingresso in campo e raggiunto un assistente arbitrale spintonandolo con la fronte sulla fronte, ingiuriandolo e minacciandolo. Successivamente lo spintonava sul petto facendolo sbattere sulla rete di recinzione e provocandogli lieve dolore. Ha dedotto l’appellante che il Colagrande aveva avuto un comportamento scorretto ma che non avrebbe né spinto né toccato l’assistente. Quest’ultimo, in sede di chiarimenti ha confermato quanto precedentemente riferito ribadendo che il Colagrande si era reso responsabile del comportamento descritto. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta appare congrua ed adeguata sia perché il calciatore ha fatto ingresso indebitamente sul terreno di giuoco sia perché si è reso responsabile del fatto di violenza in danno dell’assistente ingiuriandolo e minacciandolo ripetutamente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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