COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. SAN PAOLO CALCIO / CIVITAQUANA DISPUTATA L’11/2/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0 – 2, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CERASA FEDERICO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. SAN PAOLO CALCIO / CIVITAQUANA DISPUTATA L’11/2/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 0 – 2, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CERASA FEDERICO Con reclamo ritualmente proposto la Società CALCIO SAN PAOLO ha chiesto infliggersi in danno della Società CIVITAQUANA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 – 2, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Cerasa Federico, che non aveva titolo a prendervi parte poiché, in qualità di allenatore della squadra juniores, era stato inibito a svolgere ogni attività fino al 13.2.2006, con C.U. n° 27 del 9.2.2006, Comitato Provinciale di Pescara. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che effettivamente il calciatore Cerasa Federico era stato inibito a svolgere ogni attività fino al 13.2.2006, con C.U. n° 27 del 9.2.2006, Comitato Provinciale di Pescara, e che, quindi, non aveva titolo a partecipare all’incontro in epigrafe, stante il disposto dell’art. 17, C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società CIVITAQUANA la sanzione della perdita della gara. CALCIO SAN PAOLO – CIVITAQUANA con il punteggio di 3 – 0, nonché la sanzione dell’ammenda di € 78,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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