COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. DI ANTONIO GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOC. SANTEGIDIESE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30/5/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE / VALLE DEL GIOVENCO DISPUTATA IL 15/1/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 40 DEL 19/1/06 – COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. DI ANTONIO GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOC. SANTEGIDIESE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30/5/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE / VALLE DEL GIOVENCO DISPUTATA IL 15/1/06 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 40 DEL 19/1/06 – COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il sig. Di Antonio Giuseppe ha chiesto revocarsi la sanzione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. perché a fine gara, per reazione a gesti osceni rivolti al pubblico da un dirigente avversario, colpiva altro dirigente con un pugno al volto facendolo accasciare al suolo. L’appellante ha dedotto di aver colpito, peraltro senza violenza e senza conseguenze, l’autore del gesto osceno nella rissa generale che ne era scaturita ma di non aver invece, colpito il padre di questi che era intervenuto in sua difesa e che aveva simulato di essere stato colpito gettandosi spontaneamente a terra. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dall’appellante è decisamente smentita non solo dal referto arbitrale ma anche dal rapporto del commissario di campo visto che, da tali atti, chiaramente risulta la sua responsabilità per aver colpito il medico sociale della Società Valle del Giovenco con un pugno al volto facendolo cadere dopo che altro dirigente aveva compiuto il gesto di cui si è detto. La sanzione inflitta va, peraltro, ritenuta congrua nella sua entità con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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