COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD PIETRANICO, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETACCIA ANTONELLO FINO AL 05/04/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD PIETRANICO-V.S. MANOPPELLO DISPUTATA IL 05/02/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 27 DEL 09/02/06 – COM. PROV.LE PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA ASD PIETRANICO, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETACCIA ANTONELLO FINO AL 05/04/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD PIETRANICO-V.S. MANOPPELLO DISPUTATA IL 05/02/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 27 DEL 09/02/06 – COM. PROV.LE PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la ASD Pietranico ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Petaccia Antonello perché, dopo essere stato espulso, si avvicinava all’arbitro dandogli una spinta e rivolgendogli ingiurie e minacce venendo poi fermato dai propri compagni.
Ha dedotto l’appellante che l’autore del gesto sarebbe stato un proprio dirigente e non il calciatore con la conseguenza che quest’ultimo doveva essere prosciolto da ogni addebito.
L’arbitro della gara, in sede di chiarimenti ha confermato gli originari riferimenti escludendo di essere incorso nell’errore evidenziato dall’appellante e precisando che il dirigente in questione si trovava dietro al gruppetto di persone dove si trovava il Petaccia.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Alla luce di quanto precisato dal Direttore di gara, l’appello della società Pietranico non può che essere respinto non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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