COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD NEW ARCHI 05, AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL MONTAZZOLI – NEW ARCHI DISPUTATA IL 15/02/06 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CHECCHIA DAVIDE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COMITATO PROV.LE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD NEW ARCHI 05, AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL MONTAZZOLI – NEW ARCHI DISPUTATA IL 15/02/06 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CHECCHIA DAVIDE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COMITATO PROV.LE DI CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la ASD New Archi 05 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Real Montazzoli per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Checchia Davide che non aveva titolo a parteciparvi per essere stato squalificato per quattro gare con comunicato ufficiale n. 21 del 19/01/06. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accogliemento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Checchia Davide, squalificato per quattro gare con comunicato ufficiale n. 21 del 19/01/06, aveva, al momento della disputa della gara oggetto di reclamo, scontato solo due delle gare di squalifica con la conseguenza che la sua posizione doveva ritenersi irregolare. Alla sanzione della perdita della gara consegue quella pecuniaria in danno della società Real Montazzoli per responsabilità diretta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società Real Montazzoli la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: Real Monatazzoli 0 – New Archi 3 , nonché l’ammenda di euro 100,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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