COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD SPAL LANCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SALVATORE MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B (COM. UFF. N° 40 DEL 19/01/06 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA ASD SPAL LANCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SALVATORE MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B (COM. UFF. N° 40 DEL 19/01/06 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società SPAL LANCIANO, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Salvatore colpito l’arbitro ad una gamba con la punta del piede per contestare una sua decisione, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto l’azione del calciatore non era stata conseguenza di volontarietà.
Il direttore di gara, in sede di supplemento, pur confermando la volontarietà del gesto, ha precisato di non essere stato colpito con violenza e che il comportamento del calciatore era stato causato da un momentaneo scatto d’ira a seguito di una decisione adottata.
Le precisazioni fornite dall’arbitro fanno ritenere eccessiva la sanzione adottata dal primo giudice trattandosi di un gesto di reazione ad una decisione arbitrale che non ha causato particolari conseguenze se non un momentaneo, leggero dolore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salvatore Marco fino al 31.7.2006, disponendo restituirsi la tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASD SPAL LANCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/06 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SALVATORE MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B (COM. UFF. N° 40 DEL 19/01/06 COM. REG. ABRUZZO)"