COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL DIRIGENTE RECANATINI BRUNO E DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE PRIMIERO ROBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO BLU NERETO / A.S. FONTANELLE CALCIO DISPUTATA IL 25/02/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 50 del 2.3.2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL DIRIGENTE RECANATINI BRUNO E DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE PRIMIERO ROBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO BLU NERETO / A.S. FONTANELLE CALCIO DISPUTATA IL 25/02/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 50 del 2.3.2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società FONTANELLE CALCIO ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per aver il dirigente Recanatini, con funzioni di A.A., ripetutamente ingiuriato l’arbitro e per essersi rifiutato di abbandonare il campo a seguito del suo allontanamento e, dopo averlo lasciato per l’intervento del capitano della squadra, lanciava con violenza la bandierina contro l’arbitro, colpendolo alle gambe. Il Primiero, invece, per aver ripetutamente minacciato ed ingiuriato l’arbitro e per essersi allontanato solo dopo l’intervento del proprio capitano. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Primiero si sarebbe limitato a protestare contro le decisioni dell’arbitro, mentre il Recanatini avrebbe solo lanciato per terra la bandierina in segno di stizza. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha riferito con estrema chiarezza i comportamenti oggetto di sanzioni. Va, per contro, sottolineato, che queste ultime debbono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accaduti sia perché il Recanatini svolgeva le funzioni di A.A., sia perché il Primiero ha reiterato il suo comportamento, venendo allontanato a forza dal suo capitano. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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