COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCONTRONE E VILLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 ED INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE VALENTINI ANTONELLO FINO AL 30.3.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GREGORIO / SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 19/02/06 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 50 del 2.3.2006 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCONTRONE E VILLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0 ED INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE VALENTINI ANTONELLO FINO AL 30.3.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GREGORIO / SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 19/02/06 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 50 del 2.3.2006 COM. REG. ABRUZZO). Con appello proposto in data 13.3.2006, la Società Scontrone e Villa ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in danno della stessa società, per avere questa fatto giocare dal 14° del secondo tempo il calciatore n° 15 Sulejmani Samet, calciatore che l’arbitro a fine gara riscontrava non corrispondente al calciatore riconosciuto ad inizio gara e indicato nel documento consegnatogli. Ometteva, tuttavia, la società ricorrente di inviare copia del ricorso alla società controinteressata, tentando di rimediare alla detta omissione con l’invio, in data 16.3.2006, di copia del ricorso alla società e contestuale invio alla Commissione Disciplinare di altra copia del ricorso corredata dall’attestazione dell’invio della raccomandata. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Occorre, infatti, preliminarmente rilevare che la normativa di riferimento prescrive il contestuale invio del ricorso (o del reclamo) alla controparte nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato della gara e che, contestualmente al ricorso stesso sia inviata copia dalla relativa attestazione dell’invio della raccomandata alla società controinteressata, ai fini del rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, invece, tale formalità non è stata osservata né può dirsi assolta con l’invio tardivo della documentazione richiesta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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