COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ BARETE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2006 DELL’ALLENATORE CATONICA ANTONELLO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA L’AQUILA 99 / BARETE DISPUTATA L’11/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 29 del 16.03.2006 – COM. PROV. L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 30/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ BARETE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2006 DELL’ALLENATORE CATONICA ANTONELLO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA L’AQUILA 99 / BARETE DISPUTATA L’11/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 29 del 16.03.2006 – COM. PROV. L’AQUILA)
Con appello ritualmente proposto, la Società Barete ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per ingiurie gravi e ripetute nei confronti del direttore di gara reiterate dopo l’espulsione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Catonica si sarebbe limitato a protestare contro il direttore di gara che lo aveva invitato a far riprendere immediatamente il gioco nonostante che il portiere della sua squadra avesse riportato serie lesioni in seguito ad un colpo alla nuca infertogli involontariamente da un avversario.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, in realtà, non aveva intimato di far riprendere subito il gioco, riconoscendo, peraltro, che sia il Catonica che i dirigenti del Barete avevano dato segni di nervosismo in conseguenza del grave infortunio occorso al portiere.
Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal G.S. può essere lievemente ridotta, non apparendo, peraltro, il fatto contestato di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al Sig.Catonica Antonello fino al 16.4.2006, disponendo restituirsi la tassa versata.
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