COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL TRECIMINIERE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE-CORATA FIDELIS DISPUTATA IL 11/3/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N .33 DEL 16/3/06 – COM. PROV. TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL TRECIMINIERE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE-CORATA FIDELIS DISPUTATA IL 11/3/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N .33 DEL 16/3/06 – COM. PROV. TE) Con appello ritualmente proposto, la Società Real Treciminiere ha impugnato la decisione adottata dal G.S., con la quale era stata disposta la ripetizione della gara ritenendo sussistente la causa di forza maggiore che aveva impedito alla Corata Fidelis di presentarsi in campo in data 11/3/06 presso il campo comunale di Silvi Marina (TE), chiedendo applicarsi la sanzione della perdita della gara. Ha dedotto l’appellante che erroneamente il G.S. aveva disposto la ripetizione della gara in quanto il ricorso della Corata Fidelis doveva essere dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti formali previsti dall’art.29, comma V, C.G.S., ed infondato in quanto insussistenti i presupposti per la ripetizione della gara. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’appello è fondato e merita accoglimento. Il ricorso proposto dalla Società Corata Fidelis doveva essere dichiarato inammissibile siccome non preceduto dal relativo preavviso e non corredato dalla prova dell’invio di copia dei relativi motivi alla controparte. Da ciò consegue che, in riforma, della impugnata decisione, deve essere applicata la sanzione della perdita della gara in danno della Società Corata Fidelis e la penalizzazione di un punto in classifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Corata Fidelis la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Real Trecimniere 3 - Corata Fidelis 0 nonché la penalizzazione di un punto in classifica. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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