COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VOLTO SANTO MANOPPELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE NAPOLEONE GIUSEPPE FINO AL 05/03/2006; SQUALIFICA AI CALCIATORI BLASIOLI MATTEO PER UNA GARA, VERRATTI STEFANO PER UNA GARA, NAPOLEONE FILIPPO PER DUE GARE, POTERE GUIDO PER DUE GARE, GENTILE ANDREA FINO AL 12/2/2011, IEZZI FABIO PER TRE GARE, INIBIZIONE ALL’ALLENATORE TRICCA SALVATORE FINO AL 18/3/2006; AMMENDE ALLA SOCIETA’ VOLTO SANTO MANOPPELLO DI € 10,00 E DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO-VOLTIGNO DISPUTA IL 18/2/2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE C (C.U. N. 29 DEL 23/2/2006 COM. PROV .LE PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VOLTO SANTO MANOPPELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE NAPOLEONE GIUSEPPE FINO AL 05/03/2006; SQUALIFICA AI CALCIATORI BLASIOLI MATTEO PER UNA GARA, VERRATTI STEFANO PER UNA GARA, NAPOLEONE FILIPPO PER DUE GARE, POTERE GUIDO PER DUE GARE, GENTILE ANDREA FINO AL 12/2/2011, IEZZI FABIO PER TRE GARE, INIBIZIONE ALL’ALLENATORE TRICCA SALVATORE FINO AL 18/3/2006; AMMENDE ALLA SOCIETA’ VOLTO SANTO MANOPPELLO DI € 10,00 E DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO-VOLTIGNO DISPUTA IL 18/2/2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE C (C.U. N. 29 DEL 23/2/2006 COM. PROV .LE PE) Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 25/2/2006 la Società Volto Santo Manoppello ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. a seguito dei fatti descritti nel rapporto arbitrale, chiedendone l’annullamento e la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati in quanto le circostanze riferite dal direttore di gara erano prive di fondamento e determinate da un intento persecutorio da parte dello stesso nei confronti della Società Volto Santo Manoppello per motivi extra-calcistici riguardanti la sfera esclusivamente personale dello stesso. L’arbitro della gara sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti escludendo di avere rancori personali nei confronti della società anche perché era la prima volta che arbitrava nella stessa cittadina. Osserva la Commissione Disciplinare che le sole sanzioni che possono formare oggetto di impugnazione sono quelle relative al Gentile ed allo Iezzi nonché la pena pecuniaria di € 500,00 in quanto le altre non possono essere impugnate ai sensi dell’art. 41 C.G.S. La decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto le sanzioni adottate debbono essere ritenute congrue ed adeguate rispetto alla gravità dei fatti accaduti così come descritti dal direttore di gara e confermata dalla documentazione sanitaria allegata, fatti peraltro puntualmente confermati dallo stesso in sede di comparizione dinanzi alla Commissione per chiarimenti. Va, peraltro, sottolineato che quanto denunciato dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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