COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CIUCCI DANIELE DELLA SOCIETA’ SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 2/04/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 61 DEL 6/04/06 C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CIUCCI DANIELE DELLA SOCIETA’ SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 2/04/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (COM. UFF. N° 61 DEL 6/04/06 C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Ciucci Daniele ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito un avversario con una gomitata facendolo cadere ritardando l’uscita dal campo al momento dell’espulsione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la mancanza di intenzionalità del gesto in quanto aveva tentato di liberarsi dalla presa dell’avversario che lo aveva cinturato. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, in quanto dagli atti risulta che il gesto compiuto dal calciatore, a prescindere dalla sua volontarietà non ha procurato particolari conseguenze all’avversario, che subito dopo ha ripreso il gioco senza apparenti danni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ciucci Daniele a numero due gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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