COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO 89 DI CHIETI SCALO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ATLETICO 89 – RIPATEATINA DISPUTATA IL 25/03/2006 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. PROV. LE CHIETI) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GRECA ARBEN TESSERATO CON LA SOCIETA’ RIPATEATINA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO 89 DI CHIETI SCALO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ATLETICO 89 – RIPATEATINA DISPUTATA IL 25/03/2006 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. PROV. LE CHIETI) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GRECA ARBEN TESSERATO CON LA SOCIETA’ RIPATEATINA Con reclamo proposto al G.S. e da questi trasmesso alla Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 06/04/2006, la Società Atletico 89 ha chiesto infliggersi alla Società RipaTeatina la sanzione della perdita della gara avendo quest’ultima utilizzato il calciatore Greca Arben che si trovava in posizione irregolare in quanto sprovvisto di numero di matricola sulla distinta allegata al rapporto e consegata alla stessa società reclamante. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La circostanza della mancata indicazione del numero di matricola nella copia consegnata dalla RipaTeatina alla Società Atletico 89 non ha alcun rilievo ai fini della regolarità della gara oggetto di reclamo visto che il calciatore Greca Arben risulta essere stato esattamente indicato nell’originale della distinta consegnata al Direttore di gara con il numero di matricola che corrisponde a quello risultante dal cartellino depositato presso i competenti uffici della LND. Lo stesso calciatore, peraltro, è stato regolarmente identificato dal direttore di gara con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato con la conferma del risultato acquisito sul campo così come omologato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la tassa versata.
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