COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LETTA ALFONSO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ DINAMO CALCIO ATLETICO PE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / DINAMO CALCIO ATLETICO PE DISPUTATA IL 2.4.2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (COM. PROV.LE PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LETTA ALFONSO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ DINAMO CALCIO ATLETICO PE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / DINAMO CALCIO ATLETICO PE DISPUTATA IL 2.4.2006 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (COM. PROV.LE PESCARA) Con reclamo ritualmente proposto, la Società F.C. SPORTING FRANCAVILLA ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società DINAMO CALCIO ATLETICO PE per avere quest’ultima utilizzato il calciatore LETTA Alfonso che non aveva titolo a parteciparvi in quanto da ritenersi squalificato per essere stato espulso nella precedente gara DINAMO CALCIO – NAIADI disputata il 26.03.2006, anche se lo stesso Letta non risultava nel relativo Com. Uff.le tra i calciatori squalificati per aver omesso l’arbitro della gara di annotare il suo nominativo nel relativo rapporto tra i giocatori espulsi. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che il LETTA era stato espulso al 40° del II Tempo anche se erroneamente era stato riportato il suo nominativo tra i calciatori ammoniti. La Società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dai chiarimenti forniti dal direttore di gara risulta che il calciatore LETTA Alfonso era stato effettivamente espulso nel corso della gara Dinamo Calcio – Naiadi del 23.3.2006, anche se erroneamente il suo nominativo era stato inserito nel rapporto tra i calciatori ammoniti. Da ciò consegue che la Società DINAMO CALCIO ATLETICO PE, in virtù del principio dell’automatismo delle sanzioni, non avrebbe dovuto utilizzare il LETTA nella successiva gara del 2.4.2006 e che, pertanto, la posizione di quest’ultimo nella stessa gara deve ritenersi irregolare. Ulteriore conseguenza è quella della sanzione della perdita della gara in danno della DINAMO CALCIO, nonché quella pecuniaria come sanzione accessoria. Va infine disposta la trasmissione degli atti al G.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico del LETTA Alfonso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società DINAMO CALCIO ATLETICO PE la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio SPORTING FRANCAVILLA / DINAMO CALCIO ATLETICO PE 3 - 0, nonché la sanzione dell’ammenda di Euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo versata e trasmettersi gli atti al G.S. del Comitato Provinciale di Pescara.
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