COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. MARINI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. MONTORIO 88 E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 3, COMMA 2, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 13.03.2006 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC – LND).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. MARINI ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. MONTORIO 88 E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 3, COMMA 1 C.G.S., E DELL’ART. 3, COMMA 2, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 13.03.2006 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC – LND). A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIGC – LND di cui in epigrafe, comunicato agli interessati con raccomandata a.r. da questi ricevuta in data 17.03.2006, è stata contestata al Sig. Marini Antonio la violazione dell’art. 3, comma 1, C.G.S., per aver nel corso della trasmissione televisiva “Abruzzo nel pallone” del 1.03.2006, reso dichiarazioni contenenti giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale, al termine dell’incontro Pianella – Montorio 88, nonché alla Società Montorio 88 la violazione dell’art. 3, comma 2, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Ai soggetti deferiti veniva contestato con nota del 4.4.2006 di questa Commissione, ricevuta il 6.4.2006, la violazione di cui sopra con termine fino al 29.04.2006 per deduzioni difensive e veniva fissata l’udienza dell’8.05.2006 per la trattazione del procedimento. I soggetti deferiti non sono comparsi né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commissione che il comportamento tenuto dal Sig. Marini Antonio integra la violazione dell’art. 3, comma 1, C.G.S., il quale fa espresso divieto ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. E non può dubitarsi che le frasi proferite dal Marini debbano considerarsi lesive della reputazione della classe arbitrale, visto che parlare di “decisione cervellotica da parte della classe arbitrale” può essere ritenuto un comportamento legittimo mentre affermare che “la stessa classe arbitrale è la componente più scarsa che esiste nel calcio abruzzese, che ha deciso il risultato” non è normale esercizio del diritto di critica, ma sconfina in un comportamento che viola i doveri di cui all’art. 3, comma 1, C.G.S. anche in riferimento al generale principio di cui all’art. 1 C.G.S.. La Commissione, pertanto, ritiene che al Marini sia equo irrogare la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla F.I.G.C. comunque attinenti al gioco del calcio per mesi due. Allo stesso modo deve essere ritenuta oggettivamente responsabile la Società Montorio 88 della violazione ascritta al suo Presidente e si ritiene equo irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Marini Antonio la sanzione dell’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti alla svolgimento del gioco del calcio per mesi due e alla Società MONTORIO 88 l’ammenda di Euro 500,00.
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