COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. A CARICO DELLE SOCIETA’ POL. ADRIANO FLACCO (GIULIANO TEATINO) S.S. TAGLIACOZZO E POL. ROSETANA CALCIO S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S..

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. A CARICO DELLE SOCIETA’ POL. ADRIANO FLACCO (GIULIANO TEATINO) S.S. TAGLIACOZZO E POL. ROSETANA CALCIO S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.. Con nota del 27.02.2006 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare le società di cui in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per la mancata partecipazione nella corrente stagione sportiva, con una propria squadra, al Campionato Juniores Provinciale o Regionale. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la discussione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, ritualmente notificata, la sola Società Adriano Flacco G.T. faceva pervenire deduzioni a difesa, mentre nessuna delle deferite società si è presentata dinanzi a questa Commissione. Osserva la Commissione che la responsabilità delle società deferite è provata “per tabulas”, mentre alcun rilievo può avere la giustificazione addotta dalla Società Adriano Flacco G.T. la quale ha lamentato una scarsità di giovani calciatori da poter utilmente impiegare nel campionato di pertinenza. I comportamenti di cui sopra integrano la violazione del disposto di cui all’Allegato al Comunicato Ufficiale n° 1 del 1° luglio 2005 e si ritiene equo irrogare nei confronti di ciascuna delle società deferite, che disputano il Campionato di Promozione, la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 cadauna. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di irrogare alle Società POL. ADRIANO FLACCO (Giuliano Teatino), S.S. TAGLIACOZZO E POL. ROSETANA CALCIO S.R.L. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 ciascuna.
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