COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 15/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ROCCETTI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2007 IN RELAZIONE ALLA GARA PONTEVOMANO – TORTORETO DISPUTATA IL 14/05/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, FASE PLAY-OUT (C.U. n° 70 del 18.05.2006)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°76 del 15/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE ROCCETTI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2007 IN RELAZIONE ALLA GARA PONTEVOMANO - TORTORETO DISPUTATA IL 14/05/2006 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, FASE PLAY-OUT (C.U. n° 70 del 18.05.2006)
Con appello ritualmente proposto il calciatore ROCCETTI Gianni, tesserato per la ASD Tortoreto Calcio, ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver ingiuriato e minacciato un assistente dell’arbitro ed averlo strattonato per un braccio e calpestato il piede sinistro provocandogli escoriazioni, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era limitato a prendere per il braccio l’assistente al fine di richiamarne l’attenzione, calpestandogli involontariamente un piede.
L’Assistente del direttore di gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, tuttavia, di aver riportato nell’occasione una “leggera” escoriazione sul piede colpito.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’assistente arbitrale, la sanzione inflitta può essere ridotta in considerazione del fatto che l’assistente non ha subito particolari conseguenze a seguito dell’episodio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta a Roccetti Gianni fino al 30/11/2006 e di restituire la tassa versata.
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