COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAMPAGNA PASQUALE IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETI / PERANO DISPUTATA IL 17/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAMPAGNA PASQUALE IN RELAZIONE ALLA GARA CHIETI / PERANO DISPUTATA IL 17/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”. Con reclamo ritualmente proposto al Giudice Sportivo e da questi trasmesso a questa Commissione per competenza, la Società PERANO ha chiesto infliggersi in danno della Società CHIETI la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 1, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Campagna Pasquale che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato con la stessa. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Campagna Pasquale ha preso parte alla gara oggetto di reclamo pur non essendo regolarmente tesserato con la Società CHIETI, la quale ha, infatti, provveduto ad inoltrare tale tesseramento solo in data 20.9.2006, ovvero successivamente alla disputa della gara oggetto di reclamo. La posizione dello stesso deve, quindi, considerarsi irregolare, con ogni relativa conseguenza anche in ordine alla sanzione pecuniaria da infliggere alla stessa società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre la perdita della gara in danno della Società CHIETI con il seguente punteggio: CHIETI –PERANO 0 – 3. Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 200,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo versata (seppure in misura inferiore a quella prevista dalla vigente normativa) in favore della società reclamante.
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