COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO VOMANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANGELO GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / PONTEVOMANO DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO VOMANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANGELO GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / PONTEVOMANO DISPUTATA IL 24/09/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” Con reclamo ritualmente proposto la Società CASTELNUOVO VOMANO ha chiesto infliggersi in danno della Società PONTEVOMANO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 1, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore D’Angelo Gianluca che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con C.U. n° 70 del 18.5.2006, a seguito di recidiva in ammonizione. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che, in effetti, il calciatore D’Angelo Gianluca era stato squalificato per una gara con C.U. n° 70 del 18.5.2006, a seguito dell’ultima gara (Play – Out) del precedente campionato, e che non aveva scontato la squalifica nel campionato in corso, in quanto utilizzato anche nella giornata precedente (1^ di Andata). La posizione dello stesso deve, quindi, considerarsi irregolare, con ogni relativa conseguenza anche in ordine alla sanzione pecuniaria da infliggere alla stessa società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di disporre la perdita della gara in danno della Società PONTEVOMANO con il seguente punteggio:CASTELNUOVO VOMANO –PONTEVOMANO 0 – 3. Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 200,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo versata in favore della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it